Ddl Gelli. Una voce fuori dal coro
07 NOV -
Gentile Direttore,
sarò, se lei mi permetterà, la solita voce fuori dal coro rispetto alle lodi sperticate che sta ricevendo il ddl Gelli. Mi perdonerà il giurista Luca Benci che leggo sempre con interesse,se non sarò forbita nel linguaggio forense e mi scuserà il “Maestro” Dr. Cavicchi se utilizzerò termini tecnico-amministrativi non consoni, ma sono solo un umile chirurgo ortopedico che ritiene il ddl Gelli un "buco nell'acqua"!
Ancora una volta, assisto impotente ad una proposta di legge che mi lascia molto perplessa e basita, in quanto, a mio modesto avviso non risolve, anzi aumenterà le problematiche che incontro ogni giorno nella pratica sanitaria; tantomeno assicurerà serenità alla mia categoria.
Si nota subito che questo ddl è stato “pensato e redatto” da persone che non credo abbiamo mai avuto modo di approcciarsi con un paziente, o quantomeno abbiano avuto mai “un incontro ravvicinato di terzo tipo” con un qualsiasi malato, almeno in tempi recenti (ogni riferimento al relatore Gelli, Specialista in sanità pubblica, nonché Direttore Sanitario è puramente casuale)!
Ritengo che questo ddl non sia migliorativo, ma anzi esporrà la mia categoria, ad ulteriori difficoltà, ad ulteriori fardelli burocratici, aumentando inesorabilmente la conflittualità medico/paziente ed innescando una esplosione di costi assicurativi che graveranno sulla collettività.
La Responsabilità sanitaria diventerà il nuovo Eldorado della conflittualità medico-paziente avvantaggiando solo le lobbies assicurative, il cui silenzio, a tutt’oggi, è quantomeno assordante.
Al di là delle buone (?) intenzioni dei relatori il ddl persegue non l’obiettivo riparatore del risarcimento da danno, ma sembra favorire l’obiettivo punitivo, ponendo al centro della responsabilità sanitaria il singolo medico, schiacciato fra l’incudine della magistratura/avvocati ed il martello della Azienda Ospedaliera pubblica-privata accreditata/impresa assicuratrice.
Il medico verrà trascinato in giudizio in ogni caso, sia in caso di azione diretta nei confronti dell’assicurazione da parte del paziente danneggiato, in quanto il medico è parte necessaria ( art. 12,comma 1),sia che venga citata la struttura,in quanto il medico è obbligato a partecipare,in quanto parte attiva del procedimento.
Non voglio ergermi a Cassandra, ma prevedo che la medicina difensiva/ astensiva invece che diminuire aumenterà esponenzialmente.
Criticità del ddl Gelli:
1. Manca quello che chiediamo da sempre, la definizione di “Atto medico”, da cui trascende tutta la RC civile e penale. Come afferma la mia Associazione (Nuova Ascoti, chirurghi e ortopedici traumatologi italiani) nell'ultimo numero di Novembre 2016, a pg10 dove si specifica che per atto medico si può intendere: ”I trattamenti medico-chirurgici adeguati alle finalità terapeutiche ed eseguiti secondo le regole dell’arte da un esercente una professione medico-chirurgica o da altra persona legalmente autorizzata allo scopo di prevenire, diagnosticare, curare o alleviare una malattia del corpo o della mente,non si considerano offese all’integrità fisica.”
2. Nel ddl Gelli mancano norme finalizzate a prevenire richieste di risarcimento pretestuose/infondate.
3. Viene data eccessiva importanza e formalizzazione alle Linee guida e buone pratiche accreditate che assurgono a “dogmi inderogabili”. A questo punto mi chiedo dov’è la libertà terapeutica, la libertà del pensiero scientifico,la libertà di ricerca clinica, come sancito dalla Costituzione (art. 33: La scienza è libera e libero ne è l’insegnamento)?
4. Art.2 Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al difensore Civico regionale o provinciale e Istituzione di Centri regionali per la gestione del rischio sanitario (tra l’altro ancora da costituirsi!. Era necessario l’ennesimo garante e la relativa megastruttura burocratica? Erano proprio indispensabili questi ulteriori carrozzoni? Vengono aggiunti organismi utili solo ad aumentare la burocrazia e non riesco a capire come il Difensore civico (con tutto il rispetto per questa figura) possa incidere sulla problematica salute/rc medica,ma soprattutto a che titolo sarà delegato a tutelare la salute del cittadino. Per non parlare dell’onere aggiuntivo di predisporre una relazione semestrale,da pubblicare sul sito WEB degli eventi avversi verificatesi nelle strutture e relative cause (?) che hanno prodotto l’evento avverso. Siamo al Delirio. Questi personaggi che stilano i ddl hanno mai visto da vicino un malato, una sala operatoria, o un reparto? L’ultima volta che hanno avuto a che fare con un paz. è stato sulle pagine di qualche testo obsoleto di clinica medica? Ma dove trovano il tempo i medici di una divisione/ reparto, già ridotto ai minimi termini, di approntare una relazione semestrale? Ma venite voi deputati e senatori a scrivere codeste relazioni!
5. All’art. 5 si parla di “Buone pratiche accreditate e linee guida” elaborate da enti ed istituzioni pubbliche e private,nonché società scientifiche e da associazioni tecnico-scientifiche, iscritte in apposito elenco. In primis,qualcuno mi spieghi esattamente cosa e quali siano le linee guida(regionali,nazionali,europee,internazionali,aziendali (?!) e quali siano le buone pratiche,dato che non esiste una definizione chiara ed esaustiva. La buona pratica coincide con la sicurezza della cura, ma vi chiedo, esistono cure sicure al 100%? Inoltre le linee guida che valenza temporale hanno, vista la rapida evoluzione del pensiero scientifico? Prevedo una ulteriore burocratizzazione dell’attività sanitaria che alimenterà la medicina difensiva. Si premieranno coloro che seguono pedessiquamente e acriticamente le linee guida e raccomandazioni varie, penalizzando chi vorrà discostarsene.
Inoltre, attenersi alle linee guida e buone pratiche non esime dalla colpevolezza e per costante giurisprudenza,le linee guida non sono obbligatorie, ma sono meramente orientative, perché devono essere applicate ad un unicum che è il paziente (Sentenza Cassazione n° 16237/2013,N°4391/2012, N°35922/2012). Lo stesso ex Presidente della Corte dei Conti,
Antonio Vetro affermava: ”Attenersi esclusivamente ai protocolli ed alle linee guida non è condizione sufficiente per escludere la responsabilità penale medica, in quanto queste ultime sono indicazioni generali, riferibili al caso astratto, mentre il medico è tenuto ad esercitare le proprie scelte considerando le circostanze peculiari che caratterizzano il caso concreto e la specifica situazione del paziente. Inoltre le linee guida ed i protocolli non possono assumere il rango di regole cautelari codificate,rientranti nel paradigma normativo (leggi,regolamenti,ordini o discipline)”( Lex-Italia N.6/2013).
Mi lascia perplessa anche il fatto che ,”la conditio sine qua non”, sia che le società debbano essere obbligatoriamente iscritte in apposito elenco. Mi chiedo e vi chiedo e se le società non sono iscritte nell’elenco suddetto? Per esempio le società europee o internazional i,allora se non si è iscritti non si ha voce in capitolo?
Altra perplessità è la qualifica di società tecnico scientifiche data dal Dr. Gelli. Quindi, per Gelli valgono solo le linee guida di società tecnico scientifiche, quali per es. Gimbe e/o Slow medicine che dovrebbero insegnare alla mia Società di ortopedia e traumatologia, quali sarebbero le buone pratiche e le linee guida da seguire? Non concordo assolutamente che sia una “qualsiasi” Società GIMBE ( con tutto il rispetto per la stessa) a dettarmi regole su come deve essere gestita una diagnosi o una terapia. Che qualifiche posseggono per pontificare sulle linee guida, per esempio,d ella Società italiana di ortopedia? Inoltre ,la GIMBE è diventata un esempio di medicina amministrata (vedi il Maestro Cavicchi) e di “ecmmificio”, in quanto ha istituito una serie di corsi per conseguire i crediti annuali obbligatori, rigorosamente tutti a pagamento e molto onerosi per la classe medica ed,a mio avviso, in palese conflitto di interessi per una sua futura iscrizione al suddetto elenco.
In aggiunta vi chiedo e se le linee guida della ipotetica Società tecnico-scientifica non collimano con la Soc. italiana di ortopedia o altra società specialistica,come ci comportiamo?Quale sarà la giusta linea guida da seguire?
6. All’Art.6,si afferma che la Resp.penale dell’esercente la professione sanitaria (art. 589 cp e 590 cp) si esclude, qualora l’evento si sia verificato per imperizia (non per la negligenza e imprudenza), quando siano state rispettate le raccomandazioni e le linee guida. Questo è un puro atto di genuflessione che ci consegnerà legati mani e piedi ai magistrati e tarpa le ali alla libertà terapeutica ed aprirà la strada ai “lineaguidari”, ben descritti dal maestro Cavicchi. La medicina diventerà sempre di più una medicina amministrata dalla politica (Cavicchi docet!),quando invece la Corte di Cassazione, Sez. IV sentenza 11493/2013 afferma nettamente che… le linee guida non devono interferire con la cura del paziente”. Quindi caro Gelli,come la mettiamo? Accantoniamo per un momento la possibile eccezione di incostituzionalità che alcuni magistrati (presenti al 101° congresso della Soc. Italiana di Ortopedia tenutosi ad ottobre a Torino) potrebbero far valere come violazione del principio di uguaglianza ( art. 3 Cost.), art. 32( diritto alla salute) ,art. 24 (diritto alla difesa),la sottoscritta non ammette che le linee guida e le buone pratiche siano redatte da un GIMBE qualsiasi! Non solo, io ortopedico, mi sento di essere come il tappeto erboso, nel bel mezzo di un combattimento fra elefanti (rappresentati dalle assicurazioni, magistrati,a vvocati, AO), dove sarò inesorabilmente schiacciata!
7. Perché non avete introdotto nella responsabilità medica un comma, limitandola alla colpa grave, definita come: “da azione sanitaria determinata da negligenza inescusabile”,come è definita quella che regolamenta i casi di responsabilità dei magistrati (art.3 legge 117 del 1998) .In aggiunta ribadisco che i magistrati hanno una clausola di salvaguardia che asserisce: ”Nell’esercizio della funzione giudiziaria non può dar luogo a responsabilità l’attività di interpretazione di norme di diritto,né quella di valutazione del fatto e delle prove”. Mi chiedo perché non applicare una norma simile anche per i medici? Perchè il legislatore adotta due pesi e 2 misure nel tutelare il bene giustizia ed il bene salute?
8. Art .10 (Obbligo di Assicurazione). Non è regolamentato chiaramente il sistema della RC sanitaria. Andate a leggervi l’art.1 e 2 delle condizioni essenziali delle polizze assicurative a copertura della RC degli avvocati (comma 1 e 2 del Decreto 22 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ° 238 dell’11/10/2016) ,in cui si evince che: ”…L’assicurazione deve prevedere la copertura della RC per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attività professionale”(Art.1)..L’assicurazione prevede,anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e una ultra attività almeno decennale. L’assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso a seguito di denuncia di sinistro o del suo risarcimento(Art.2).”. Mi chiedo e vi chiedo perché gli stessi commi non sono contemplati nel farraginoso DDL Gelli? Non li conoscono? Se non li conoscono e molto grave perché noi medici non siamo figli di un Dio minore!
9. Tutti si dovranno assicurare, se troveranno chi li assicura però,guarda caso, non esiste un obbligo per le imprese assicuratrici di assicurare! E’indispensabile introdurre un comma dove le imprese assicuratrici siano tenute ad accettare i soggetti che ne facciano richiesta, in misura simile alla clausola presente nel settore RC auto, laddove è chiaramente specificato che le imprese non possono sottrarsi dall’obbligo di assicurare l’automobilista! Qualcuno mi spieghi perchè non esiste alcun obbligo a contrarre da parte delle imprese assicuratrici, a fronte dell’obbligo tassativo a contrarre da parte del medico? Risulta assente una norma fondamentale che obblighi l’assicurazione ad assicurare,quando,tra l’altro, esiste una precisa sentenza della Seconda sezione del Consiglio di Stato (Adunanza di sez.17/12/2014,n° affare 02471/2014, Pres. Santoro) da cui discende che: "...l’obbligo assicurativo per l’esercente la professione sanitaria non può ritenersi operante fino a che non sarà avvenuta la pubblicazione prevista dall’art. 3 Dl 13/09/2012 n° 158, convertito in lg 8/11/2012,n.189 che disciplinerà i requisiti minimi per l’idoneità dei contratti assicurativi, quindi non potrà essere considerato illecito, sino ad allora,la mancata stipula di una polizza assicurativa da parte gli esercenti la professione sanitaria”. Dato che tutti si dovranno assicurare prevedo un aumento dei costi della sanità che si ripercuoterà sui cittadini-pazienti. Vi sembra una operazione sensata? Ovvio che i 10.000-20.000 euro della mia assicurazione, la sottoscritta li dovrà scaricare a qualcuno, quindi aumenterò le parcelle! Il Dl Gelli espone la sanità pubblica e privata a costi aggiuntivi, a divenire più farraginosa, più litigiosa, meno efficiente e più costosa.
10. Perché non avete abolito l’inaccettabile imposizione da parte dell’impresa assicuratrice del Claims Made (assicurazione valevole per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso di validità della polizza), obbligando il medico a tutelarsi ulteriormente per la postuma e per i periodi di retroattività, con esborsi aggiuntivi esorbitanti,facendo salire i premi della polizza, oltre i 15.000-20.000 euro per noi ortopedici liberi professionisti, sempre che si trovi qualcuno che ci voglia assicurare. Non è corretto che ci vengano sottoposte clausole che definire vessatorie è un eufemismo e che andrebbero sottoposte ad “un giudizio di meritevolezza” (Cassaz. SU 9140/2016), in quanto clausole miste o Impure che possono essere dichiarate nulle,in quanto espongono il garantito a buchi di copertura!
11. Art.12, comma 3: "L’Impresa di assicurazione ha il diritto di rivalsa vs l’assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.. Se venisse approvato questo comma il medico cadrebbe dalla padella alla brace. Qualcuno, nello specifico il dr.Gelli (dato che è il Relatore di questo ddl), mi spieghi chiaramente cosa si intende per "…..avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare la propria prestazione..”.S e questa norma verrà approvata dalla Camera,si consentirebbe all’assicurazione, dopo aver risarcito il paziente,di rivalersi nei confronti del medico. A questo punto, l’attività medico-chirurgica diventa sempre più pericolosa, in quanto io medico, non sono tutelato, né dalla mia Rc professionale, né dal mio ospedale, né dalla Corte dei Conti anzi, corro il rischio concreto che la mia Rc professionale abbia la facoltà di rivalersi su di me. Siamo alle comiche finali, anche se non c’è niente da ridere! Io chirurgo sono l’unico che rimane con il cerino acceso in mano! Ovviamente per evitare eventuali richieste da parte della mia RC ridimensionerò il mio atteggiamento nei confronti dei pazienti complessi/problematici e, nel dubbio, mi asterrò. Vero che sarò sempre punibile, ma con conseguenze giuridiche, forse, meno cogenti. Se questo comma venisse approvato (come spiegato egregiamente dall’associazione Obiettivo Ippocrate, Presidente Dr. Zaramella) non solo verrò chiamata, giustamente, a rispondere del mio operato nei confronti del paziente, ma verrò chiamata anche dalla mia assicurazione,senza peraltro conoscerne i limiti e le fattispecie. Cosa dovrei fare? Sarò costretta a stipulare una seconda assicurazione che mi “copra” quello che non copre la prima?
12. All’art. 14 compare un,non meglio specificato, fondo di Garanzia che non ha niente a che vedere con il Fondo di solidarietà ”vittime dell’alea terapeutica” proposto con la specifica funzione di indennizzare i pazienti vittime di danni non riconducibili a responsabilità professionale del personale sanitario (leggasi infezioni,rotture presidi protesici,etc). Il paradosso è che questo fondo non è immediatamente applicabile e lo si demanda a successivi decreti ministeriali. Oltretutto il fantomatico Fondo di garanzia concorre al risarcimento del danno, nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie (art.14, comma 3).Quali siano queste disponibilità finanziarie? Non è dato sapere!
13. Dulcis in fundo analizziamo l’art. 16 Modifiche alla legge 28 dicembre 2015: Chiedo al relatore Gelli perché ha previsto che l’attività di gestione del rischio sanitario nelle strutture pubbliche e private debba essere coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene-sanità pubblica (guarda caso proprio la specialità di Gelli!) ed in medicina legale, ma non sia prevista la figura dello specialista della branca materia del contenzioso,di comprovata esperienza? Inoltre,mi spieghi perché non è contemplato un laureato in giurisprudenza,specializzato sia nel ramo penale che civile.
Avrei tanto da aggiungere ma,per ora,può bastare per capire che questo ddl peggiorerà la conflittualità medico-paziente,medico-ospedale,medico-impresa assicuratrice e,come affermava il buon Tomasi di Lampedusa: "..Se vogliamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto cambi”!
Dr.ssa Mirka Cocconcelli
Chirugo Ortopedico
Bologna
07 novembre 2016
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